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REGOLAMENTO ELETTORALE SIAE


REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA SIAE

Approvato con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
il 3 febbraio 2003

TITOLO I
ELETTORATO


Articolo 1
(fasce reddituali)

1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 4 dello statuto, gli associati sono suddivisi nelle fasce reddituali previste dal successivo comma 3, in base all’importo medio annuale per diritti d’autore liquidato ad ogni singolo interessato dalla Società, distintamente per ogni categoria e sezione di appartenenza, nei quattro anni solari precedenti l’anno in cui sono indette le elezioni. Per gli associati con una anzianità di iscrizione inferiore ai quattro anni, il calcolo viene effettuato sulla base degli anni di effettiva
associazione.

2. Gli associati appartenenti ad ogni categoria, sezione e fascia hanno diritto ad eleggere propri rappresentanti in Assemblea, nel numero derivante dall’applicazione dei criteri di cui al successivo quarto comma, votando candidati della propria categoria, sezione e fascia reddituale in possesso dell'elettorato passivo.

3. Le fasce reddituali sono le seguenti:

- autori musica
a) fino 15.000,00 euro
b) da 15.000,01 euro a 50.000,00 euro
c) da 50.000,01 euro a 100.000,00 euro
d) oltre100.000,00 euro

- autori dor
a) fino a 10.000,00 euro
b) da 10.000,01 euro a 50.000,00 euro
c) oltre 50.000,00 euro

- autori lirica
a) fino a 2.500,00 euro
b) oltre 2.500,00 euro
 
- autori olaf
a) fino a 2.500,00 euro
b) oltre 2.500,00 euro

- autori cinema
a) fino a 2.500,00 euro
b) oltre 2.500,00 euro 

- editori musica
a) fino a 25.000,00 euro
b) da 25.000,01 euro a 150.000,00 euro
c) da 150.000,01 euro a 350.000,00 euro
d) oltre 350.000,00 euro

- editori dor
a) fino a 25.000,00 euro
b) oltre 25.000,00 euro

- concessionari/cessionari dor
a) fino a 25.000,00 euro
b) oltre 25.000,00 euro

- editori lirica
a) fino a 25.000,00 euro
b) oltre 25.000,00 euro

- editori olaf
a) fino a 25.000,00 euro
b) oltre 25.000,00 euro

- produttori/concessionari cinema
a) fino a 25.000,00 euro
b) oltre 25.000,00 euro

4. Ciascuna fascia dispone, a fronte del numero complessivo dei membri dell’assemblea da eleggere per la relativa sezione e categoria previsto dallo statuto, di un numero di seggi, proporzionale al valore risultante dalla media dei seguenti due elementi:

a – valore percentuale dei proventi liquidati agli associati ricompresi nella fascia rispetto al totale dei proventi liquidati agli associati della categoria e sezione nel quadriennio precedente l’anno in cui vengono indette le elezioni. Detto valore percentuale viene moltiplicato per dieci.

b – valore percentuale del numero degli associati appartenenti alla medesima fascia rispetto al numero totale degli associati della medesima sezione e categoria, rilevato alla fine dell’anno precedente quello
in cui vengono indette le elezioni. Ai fini della attribuzione del numero dei seggi, non si tiene conto degli eventuali valori decimali risultanti
dall’applicazione del valore di cui sopra al numero de i seggi disponibili. Gli eventuali seggi residuali saranno attribuiti, nell’ambito di ciascuna sezione e categoria, uno, prioritariamente, alla fascia che non raggiunga l’unità e gli altri, in via subordinata e progressivamente, alle fasce che risultino in possesso del maggior valore decimale.

5. Non si applica la suddivisione per fasce reddituali allorquando il numero di associati con elettorato passivo, in relazione alle singole sezioni e fasce, non raggiunga il quintuplo dei seggi da ricoprire per la categoria autori ed il triplo per la categoria editori, concessionari e produttori.

6. Il possesso dell’elettorato attivo e passivo e l’inclusione in una delle fasce di reddito sopra previste vengono attestati dalla Società all’interessato. 


Articolo 2
(rappresentanza di persone giuridiche)

1. La persona fisica che risulti eletta in assemblea a titolo personale non può - a meno di rinunciare al seggio così ottenuto - rappresentare una persona giuridica ugualmente eletta in assemblea o in altro
organo sociale.

2. La medesima persona fisica non può contemporaneamente rappresentare due o più persone giuridiche che risultino elette in assemblea o altro organo sociale.


TITOLO II
PROCEDIMENTO ELETTORALE
CAPO I – NORME GENERALI


Articolo 3
(fasi del procedimento)

1. Il procedimento elettorale ha inizio con la delibera prevista al successivo articolo 5 e consta delle successive fasi:

a) esame ed accettazione delle candidature;
b) costituzione dei seggi;
c) svolgimento delle elezioni;
d) scrutinio;
e) proclamazione degli eletti.

2. La formazione delle liste è rimessa all'autonomia ed all’iniziativa della base associativa, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 7.

3. Gli elenchi degli associati aventi diritto all’elettorato passivo saranno resi pubblici presso tutti gli uffici della Società almeno 90 giorni prima della data delle votazioni.


Articolo 4
(commissione elettorale)

1. Alle operazioni preparatorie e a quelle di voto e di scrutinio è preposta una commissione elettorale, composta di tre membri effettivi e tre supplenti, estranei alla SIAE e non legati ad essa da alcun rapporto associativo o professionale, prescelti dal presidente della Società con la delibera di cui al successivo articolo 5. La commissione elegge nel suo seno un presidente. Il segretario viene nominato dal presidente della Società, anche fra non dipendenti. La commissione si avvale del personale e delle
strutture della Società.

2. Della costituzione della commissione viene data comunicazione all’Autorità di vigilanza. 

Articolo 5
(indizione delle elezioni)


1. Con propria delibera, il presidente della Società indice le elezioni, precisandone la data e la durata.

2. Con successive delibere, da adottare non oltre novanta giorni dalla data della delibera di indizione delle elezioni, il presidente della società indica:
 
a) le modalità di svolgimento delle operazioni di voto;

b) le sedi dei seggi istituiti in ogni provincia ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dello statuto;

c) il numero dei seggi attribuiti ad ogni fascia reddituale ai sensi del precedente articolo 1, comma 4, e l’eventuale sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 1, comma 5;

d) la data entro la quale debbono pervenire alla commissione elettorale le liste dei candidati;

e) le date entro le quali debbono pervenire alla commissione elettorale le schede votate presso i seggi periferici e quelle votate per corrispondenza;

f) la data di inizio dello scrutinio;

g) la designazione dei componenti la commissione elettorale di cui al precedente articolo 4 e dei componenti la commissione dei ricorsi in materia elettorale di cui al successivo articolo 20, comma

3. Le delibere di cui ai commi 1 e 2 vengono affisse presso tutti gli uffici della SIAE. Entrambe vengono inoltre pubblicate sul Bollettino sociale e, almeno novanta giorni prima della data fissata per le elezioni, su 4 quotidiani a tiratura nazionale. Le stesse vengono diffuse sul sito Internet della SIAE.

4. Le variazioni relative alla data e durata delle votazioni nonché alle notizie di cui ai punti a), c) d) ed e) del comma 2 debbono essere rese note mediante pubblicazione su 4 quotidiani a tiratura nazionale; le
variazioni relative alle sedi dei seggi provinciali debbono essere rese note mediante pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e/o locale. Di tutte le variazioni è data notizia sul sito Internet della SIAE e tramite affissione presso tutti gli uffici della Società.

5. Norme integrative sull’attuazione del procedimento elettorale possono essere emanate dal consiglio di amministrazione della Società.


CAPO II – CANDIDATURE E LISTE ELETTORALI

Articolo 6
(designazioni dei candidati, formazione e identificazione delle liste elettorali)

1. La designazione dei candidati è effettuata con l’inserimento dei nominativi in liste elettorali, predisposte dagli associati interessati e da questi fatte pervenire alla commissione elettorale, entro 45 giorni dalla
data fissata per le votazioni.

2. All’atto della ricezione la commissione elettorale, previa verifica del termine di cui al comma precedente, assegna ad ogni lista un numero identificativo, progressivo in base all’ordine di presentazione e procede
agli adempimenti di cui al successivo articolo 10. 


Articolo 7
(contenuto delle liste elettorali)


1. Ciascuna lista deve designare per la categoria, sezione e fascia reddituale cui la lista fa riferimento tanti candidati quanti sono i membri dell’assemblea da eleggere in rappresentanza della medesima categoria,
sezione e fascia reddituale e deve specificare per ognuno:

a) se trattasi di persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita e decorrenza dell’associazione presso la sezione;

b) se trattasi di persona giuridica: denominazione, sede sociale, rappresentante legale o rappresentante designato per la partecipazione al procedimento elettorale, decorrenza dell’associazione presso la sezione.

2. Ai fini del successivo articolo 18, i candidati di ogni lista debbono essere presentati secondo un ordine progressivo.

3. Le attestazioni rilasciate dalla SIAE ai sensi dell’art icolo 1, comma 6, devono essere allegate alle liste dei candidati.

4. In calce alla lista possono venire indicati come promotori i soggetti che hanno operato per la presentazione della lista stessa o che ritengano di rendere noto il loro appoggio. Uno stesso soggetto può promuovere più liste, purché non concorrenti per la stessa categoria, sezione e fascia.

Articolo 8
(candidature)

1. L’accettazione della candidatura e dell’ordine di lista attribuito deve risultare da atto distinto, sottoscritto e allegato alla lista stessa.

Articolo 9
(responsabile di lista e presentazione delle liste)

1. Ogni lista deve riportare il nome di almeno un responsabile di lista, scelto tra i candidati o promotori della lista medesima, per curare gli adempimenti relativi alla presentazione e le successive fasi del procedimento.
 
2. L’indicazione del responsabile deve essere accompagnata dalla specificazione di un recapito, al quale la commissione elettorale potrà inviare eventuali comunicazioni.

3. Il responsabile attesta, con dichiarazione autenticata nelle forme legali che va unita alla lista, l’autenticità delle sottoscrizioni dei candidati. Può inoltre designare uno o più delegati per assistere alle operazioni di
voto presso i seggi ed uno per le operazioni di scrutinio.

Articolo 10
(compiti della commissione elettorale in relazione alla presentazione delle liste)

1. La commissione elettorale, dopo gli adempimenti previsti dall’articolo 6, esamina la regolarità della lista stessa e della documentazione allegata, ai sensi delle previsioni precedenti. 

2. La commissione provvede a correggere mere irregolarità formali o errori materiali nell’indicazione delle candidature.

3. All’esito dell’esame di cui al comma 1, qualora necessario, la commissione elettorale dà, non oltre 30 giorni prima della data fissata per le elezioni, formale avviso al responsabile di lista di tutti gli adempimenti necessari, compresa la sostituzione dei candidati, per la regolarizzazione della lista stessa, concedendo un termine perentorio di cinque giorni per provvedervi. Decorso inutilmente il termine, la lista sarà ritenuta insanabilmente irregolare. La procedura per la regolarizzazione delle liste elettorali può essere attivata una sola volta per ogni lista presentata.

4. Le liste comunque irregolari, anche dopo l'operazione di cui al precedente comma, vengono escluse dalla votazione con provvedimento motivato della Commissione elettorale, avverso il quale è ammesso
ricorso ai sensi del successivo articolo 20.

5. Le liste regolari saranno affisse a cura della commissione elettorale presso tutti gli uffici della Società almeno 10 giorni prima della data di votazione. Le stesse saranno altresì consultabili sul sito Internet
della Società e, nella data delle votazioni, presso i seggi elettorali.

CAPO III - COSTITUZIONE DEI SEGGI E SVOLGIMENTO
DELLE ELEZIONI

Articolo 11
(seggi elettorali)

1. Ogni singolo elettore viene inserito, per ogni categoria, sezione e fascia di appartenenza, nell'elenco dei votanti del seggio istituito nella sede dell'ultimo domicilio dell'elettore stesso come risultante agli atti della
Società.

2. Per ogni seggio viene istituito un apposito registro dei votanti, suddiviso per categoria, sezione e fascia, da cui risulta anche la dotazione iniziale delle schede.

3. La Società provvede a spedire in tempo utile, prima della data di votazione, a tutti gli elettori, al domicilio di cui al precedente comma, un plico contenente le istruzioni per il voto e l’indicazione del seggio ove andrà esercitato il diritto di voto.

4. È data facoltà all'elettore di sostituire il seggio di appartenenza con un altro fra quelli indicati dalla delibera di cui all'articolo 5, previa comunicazione da far pervenire alla commissione elettorale mediante
Raccomandata A.R. non oltre 15 giorni prima della data fissata per le votazioni. La commissione elettorale, a ricezione della richiesta, provvede alla sostituzione, dandone avviso all’elettore, al seggio di appartenenza e a quello prescelto.

Articolo 12
(scheda per la votazione)


1. Su ogni singola scheda, prima della consegna all’interessato, devono essere riportati, mediante specificazione negli appositi spazi con timbratura effettuata dal personale addetto al seggio, la categoria, sezione e fascia per le quali è espresso il voto. 

2. Il voto si esprime mediante indicazione da parte dell’elettore, in apposito spazio, del numero identificativo attribuito alla lista che si intende votare.


Articolo 13
(voto per corrispondenza)

1. È ammesso il voto per corrispondenza, nei limiti di cui all’articolo 4, comma 2, dello statuto.

2. L’elettore, che può avvalersi di questa procedura, fa ritirare presso il seggio di appartenenza, per ogni categoria, sezione e fascia per la quale sia ammesso ad esercitare il proprio diritto di voto, una scheda
elettorale debitamente timbrata. Per il ritiro occorre esibire delega redatta in carta semplice dall’elettore, un suo documento di identità e il certificato rilasciato da un medico attestante l’esistenza della causa invalidante. La circostanza viene annotata in apposito spazio sul registro dei votanti.

3. Ogni scheda votata va chiusa in busta bianca, priva di qualsiasi intestazione o altro segno identificativo salvo l’indicazione della categoria, sezione e fascia cui si riferisce il singolo voto. Le buste contenenti le
schede votate dal medesimo elettore, unitamente al predetto certificato medico, vanno inserite in altra busta, che dovrà riportare sul lembo di chiusura la firma dell’elettore, autenticata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dello statuto, nonché il suo nominativo e il seggio di appartenenza. Tale ultima busta deve essere fatta pervenire alla commissione elettorale, mediante Raccomandata A.R., entro la data indicata nella delibera di cui all’articolo 5.

Articolo 14
(votazione presso i seggi)

1. Nella data fissata per le votazioni, l'elettore vota presso il seggio di appartenenza o presso quello prescelto utilizzando la scheda fornitagli dal seggio stesso. Dopo essere stato identificato dal personale del seggio, che provvede ad ammetterlo al voto previo riscontro sull’elenco degli aventi diritto, il votante appo ne la propria firma sul registro dei votanti, in
riferimento ad ogni categoria, sezione e fascia per la quale intenda esercitare il proprio diritto di voto, vota con le modalità di cui all’articolo 12, comma 2 ed inserisce quindi la scheda votata nell'urna relativa alla categoria, sezione e fascia per la quale il voto è stato espresso.

2. All’elettore che dichiari di aver commesso un errore nell’espressione del voto, prima dell’immissione della scheda nell’urna, viene consegnata una ulteriore scheda, previa distruzione di quella già fornita e verbalizzazione della circostanza.

3. Non è possibile prescegliere più liste o apporre segni identificativi sulla stessa scheda di votazione, pena la nullità del voto.

4. Le schede votate presso i seggi dovranno essere recapitate alla commissione elettorale, in plico sigillato contenente anche il registro con le firme dei votanti, le schede non votate nonché le deleghe eventualmente presentate per il ritiro delle schede da utilizzare nel voto per corrispondenza.

5. Qualora, per cause di forza maggiore, nella giornata delle votazioni risulti impossibile allestire il seggio presso la sede in precedenza individuata, la commissione elettorale comunicherà, a tutti coloro che
siano ammessi al voto presso il seggio stesso, data e luogo nei quali si procederà ad aggiornare la consultazione elettorale. 


CAPO IV – SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
Articolo 15
(scrutinio)

1. Lo scrutinio di tutte le schede ha luogo presso la direzione generale della Società in Roma, a partire dal giorno fissato dalla delibera di cui al precedente articolo 5.

2. Prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale verifica per ogni seggio che il numero complessivo delle schede votate presso il seggio, di quelle consegnate per consentire il voto per corrispondenza, di quelle non utilizzate e di quelle distrutte ai sensi del precedente articolo 14, comma 2, corrisponda alla dotazione iniziale di schede affidata al seggio stesso.

3. La Commissione verifica quindi che il numero di schede votate, per ogni categoria, sezione e fascia, corrisponda al numero delle firme apposte dai votanti sull'apposito registro.
 
4. Quanto ai voti espressi per corrispondenza, la commissione elettorale verifica le votazioni pervenute in base alle apposite risultanze dei registri dei votanti. Provvede quindi a separare le buste esterne da quelle interne per accertare il rispetto dei requisit i richiesti. In caso di irregolarità, la commissione esclude dallo scrutinio il voto, conservando agli atti, previa verbalizzazione dei riscontri effettuati, la busta contenente la scheda insieme alla busta esterna.

5. La commissione elettorale provvede quindi ad immettere in un'unica urna, per ogni categoria, sezione e fascia, sia le schede votate presso i seggi che quelle inviate per corrispondenza ed ancora contenute
nelle rispettive buste interne, procedendo infine alle operazioni di scrutinio vero e proprio senza distinzioni in relazione ai singoli seggi.

6. Non si potrà comunque tenere conto delle schede per qualsiasi motivo pervenute dopo le date previste dall’articolo 5, ad eccezione del verificarsi dell’ipotesi di cui all’articolo 14, 5°comma.

7. Alle operazioni di scrutinio, nonché a quelle preliminari disciplinate dal presente articolo, possono assistere i responsabili delle liste candidate, ovvero soggetti dagli stessi delegati nel numero massimo di uno per lista.


Articolo 16
(nullità del voto)

1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

2. È nullo il voto:

a) quando la scheda non sia conforme alle previsioni di cui all’articolo 12;
 
b) quando la scheda porti la firma o qualunque altro segno atto ad identificare l'elettore;

c) quando il voto, comunque espresso, risulti non conforme a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, non consentendo di individuare con certezza la volontà dell'elettore;

d) nel caso di voto per corrispondenza, quando la busta interna contenga altro materiale oltre alla scheda di votazione.

3. Se nel corso dello scrutinio vengono sollevate contestazioni sulla validità del voto, la decisione definitiva, da adottarsi con provvedimento motivato, è rimessa alla commissione elettorale. 


Articolo 17
(risultati dello scrutinio)

1. La proclamazione dei risultati dello scrutinio fa separato riferimento ad ogni singola categoria, sezione e fascia.

2. Salvo quanto previsto al successivo articolo 18, per ogni singola categoria, sezione e fascia, risultano eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
 

Articolo 18
(tutela della minoranza)

1. In relazione ad ogni fascia reddituale alla quale risultino attribuiti almeno tre seggi, si considera lista di minoranza, ai fini dell’applicazione del comma 2, la lista risultata seconda quanto a numero di voti ottenuti, sempre che abbia raccolto almeno un decimo del totale dei voti validamente espressi per quella stessa fascia reddituale.

2. Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma, la lista di minoranza ha diritto a sostituire con il proprio candidato collocato in testa alla lista stessa il candidato che occupa l’ultima posizione nella lista
vincente.


Articolo 19
(proclamazione degli eletti)

1. In base ai risultati dello scrutinio, verbalizzati dal presidente della commissione elettorale, il presidente della Società procede alla proclamazione degli eletti con delibera pubblicata su almeno quattro
quotidiani a diffusione nazionale, sul bollettino sociale e diffusa sul sito Internet della Società. La delibera deve altresì essere trasmessa ai responsabili di tutte le liste ammesse al voto.

2. Gli associati potranno prendere visione dei registri e dei verbali di scrutinio.


Articolo 20
(contestazioni e ricorsi in materia elettorale)

1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale è decisa in prima istanza dalla commissione elettorale.

2. Contro le decisioni della commissione elettorale è ammesso ricorso ad un'apposita commissione per i ricorsi in materia elettorale, nominata dal presidente della Società con la delibera di cui all’articolo 5 e composta da tre membri scelti fra professori universitari e giudici, ordinari o amministrativi, in servizio o in quiescenza. Della nomina sarà data comunicazione alla Autorità di vigilanza.

3. Il ricorso avverso la deliberazione con la quale la commissione elettorale non abbia ammesso liste ritenute irregolari deve essere proposto dal responsabile di lista alla suddetta commissione per i ricorsi entro dieci giorni dalla comunicazione di tale deliberazione. Il ricorso non sospende le elezioni. La commissione decide sul ricorso presentato entro il termine di
dieci giorni dalla sua presentazione. Decorso inutilmente detto termine il ricorso si intende respinto. In caso di suo accoglimento vengono annullate le elezioni svolte per la categoria, sezione e fascia cui il ricorso si riferisce e il presidente della Società provvede con apposita delibera ad indire elezioni suppletive.

4. Il ricorso avverso la delibera presidenziale con cui sono proclamati i vincitori deve essere presentato alla commissione per i ricorsi in materia elettorale entro 15 giorni dalla pubblicazione della suddetta delibera sui quotidiani a diffusione nazionale. Il ricorso proposto deve essere prontamente comunicato, a cura della commissione medesima, ai
responsabili di tutte le liste partecipanti alle elezioni. La commissione per i ricorsi in materia elettorale decide il ricorso entro i trenta giorni successivi. La decisione, comunicata alle parti interessate, è pubblicata con le stesse modalità previste per la delibera di proclamazione dei vincitori. Decorso tale termine, il ricorso si intende respinto.


Articolo 21
(integrazione dei risultati di scrutinio)

1. Nel caso che, successivamente alle elezioni, risultassero vacanti posti di membro dell’assemblea per qualunque causa, l’assemblea farà ricorso all’istituto della cooptazione, con maggioranza qualificata di due terzi nelle prime due votazioni e con maggioranza assoluta dalla terza votazione in poi. I subentranti debbono essere in possesso dei medesimi requisiti dei componenti l’assemblea da nominare.


TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 22
(sezione cinema)

1. Per la sezione cinema, in sede di prima applicazione del presente regolamento, in rapporto alla recente evoluzione delle forme di tutela delle opere assegnate alla sezione, godono dell'elettorato passivo tutti
gli associati autori, produttori e concessionari della sezione stessa in possesso dell'elettorato attivo ai sensi dell’articolo 4, comma 5, dello statuto.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23
(pubblicazione)

1. Il presente regolamento elettorale verrà pubblicato nel Bollettino della Società.


 
Statuto della Società italiana autori ed editori
 

Articolo 1
Struttura e funzioni
 
1. La Società Italiana Autori ed Editori è ente pubblico a base associativa con sede in Roma.
 
2. Essa svolge le seguenti funzioni:
 
a) esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate;
 
b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941 n. 633;
 
c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) nell'ambito della società dell'informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno;
 
d) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;
 
e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi;
 
f) svolge le attività strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate;
 
g) assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi, questi ultimi nei limiti dell'art. 180 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la gestione relativa agli ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le due distinte gestioni, per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario;
 
h) assicura una ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli aventi diritto anche secondo l'effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e l'applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui all'art. 18 lett. b) anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario.
 
 
Articolo 2
Base associativa
 
1. Sono associati le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei paesi membri della UE che siano titolari di diritti d'autore e che facciano domanda di iscrizione, a condizioni di reciprocità per quanto concerne le iscrizioni presso le società consorelle.
 
2. I cittadini dei paesi non membri della UE titolari di diritti d'autore, gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d'autore, nonché i titolari di diritti d'autore che non intendano instaurare il rapporto associativo, possono esclusivamente conferire mandato alla SIAE e sono esclusi dal rapporto associativo. La SIAE assicura ai titolari di diritti connessi che abbiano conferito mandato individuale alla società forme di rappresentanza, con esclusione del diritto di associazione. (1)
 
3. La qualità di associato si acquisisce a domanda, previa verifica da parte della Societàdella documentazione richiesta dalla Società stessa per attestare l'appartenenza alla categoria per la quale si richiede l'associazione. (1)
 
4. Il rapporto associativo ha durata di quattro anni a decorrere dal riconoscimento della qualità di associato, è tacitamente rinnovabile di quadriennio in quadriennio e si interrompe per:
 
a) perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalità previsti al comma 1;
 
b) dimissioni, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio;
 
c) radiazione;
 
d) morte;
 
e) cessazione dell'attività se trattasi di persona giuridica;
 
f) cessazione della durata dei diritti affidati alla società quando questa sia inferiore ai quattro anni;
 
g) decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per la durata di due anni consecutivi.
 
5. L'associato gode dei diritti ed è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali. All'associato che contravvenga a disposizioni statutarie e/o regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale. In caso di comportamenti di particolare gravità che rendano incompatibili i rapporti dell'associato con la Società, l'Assemblea può deliberare la radiazione dell'associato.

(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 3 gennaio 2003, n. 2.]
 
 
Articolo 3
Organizzazione
 
1. Sono organi deliberativi della Società:
 
a) l'assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente.
 
2. Sono organi consultivi della Società le commissioni di sezione.
 
3. Sono organi di controllo della Società:
 
a) il collegio dei revisori;
b) l'ufficio di controllo interno.
 

Articolo 4
Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni dagli associati in modo da assicurare la rappresentanza di autori ed editori nelle seguenti proporzioni: 16 autori e 16 editori della musica; 4 autori e 4 produttori di film e di opere assimilate; 6 autori, 2 editori e 2 concessionari e cessionari del dramma e della prosa, della rivista e della commedia musicale, dell'operetta e delle opere radiotelevisive; 2 autori e 4 editori di opere liriche, di balletti, oratori e opere analoghe; 4 autori e 4 editori di opere letterarie, multimediali e delle arti plastiche e figurative.
 
2. L'elezione si svolge su base provinciale. In ogni provincia è costituito un seggio. Il voto per corrispondenza è ammesso nel caso di invalidità con certificazione dello stato e della firma.
 
3. Un regolamento, deliberato dall'assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi ed approvato dall'Autorità vigilante, stabilisce le procedure per la formazione delle liste elettorali e per la costituzione dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, in modo da assicurare una effettiva rappresentanza della minoranza nell'assemblea nei termini che verranno stabiliti dal regolamento elettorale. (1)
 
4. Il regolamento dovrà consentire un'effettiva rappresentanza delle varie sezioni in Assemblea. Ai fini elettorali, gli associatisonoseparati in due categorie, quella degli autori e quella degli editori, produttori e/o assimilati. Per la formazione delle liste elettorali dovranno essere determinate fasce reddituali che potranno essere diverse per ogni singola sezione e nelle quali saranno ripartiti gli elettori ed i candidati di ogni singola sezione. (1)
 
5. Sono ammessi a votare tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. Per potersi candidare è altresì richiesta una anzianità minima di quattro anni nel rapporto associativo. L'elettorato attivo è esercitabile in relazione ad ognuna delle diverse categorie e sezioni per le quali una stessa persona risulti associato. L'elettorato passivo è riconosciuto, ove spettante, in relazione ad una unica categoria e sezione, anche se una stessa persona risulti associato per più categorie o più sezioni. (1)

(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 3 gennaio 2003, n. 2.]
 

Articolo 5

Compiti dell'assemblea
 
1. L'assemblea:
 
a) designa, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione, il presidente e i membri ad essa assegnati del consiglio di amministrazione;
 
b) elegge i membri delle commissioni consultive di sezione;
 
c) elegge quattro componenti effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori;
 
d) definisce gli indirizzi e vigila sul funzionamento della Società;
 
e) approva e modifica, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, lo statuto, il regolamento generale, il regolamento elettorale, il regolamento per il Fondo di solidarietà;
 
f) delibera i provvedimenti di radiazione;
 
g) approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
 
2. L'elezione di cui alla lettera b) del comma precedente avviene con votazioni separate. Nell'assemblea i delegati che sono l'espressione di ogni singola sezione designano i membri delle rispettive Commissioni. Il numero dei componenti delle stesse verrà stabilito dal regolamento generale.
 

Articolo 6

Composizione del consiglio di amministrazione
 
1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da 8 membri, 5 dei quali sono designati ogni quattro anni dall'assemblea, in modo che siano adeguatamente rappresentati autori ed editori o assimilati e 3 membri nominati ogni 4 anni ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419.

2) La carica di consigliere è incompatibile con quelle di membro dell'assemblea e di componente delle commissioni di sezione.
 

3. La nomina dei consiglieri, salvo quanto previsto dall'art. 8, é disposta con decreto dell'Autorità di vigilanza.
 

Articolo 7

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:
 
a) svolge tutti i compiti ordinari e straordinari di amministrazione della società;
 
b) redige e approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento della Società;
 
c) redige e propone all'approvazione dell'assemblea le modifiche statutarie e i regolamenti indicati nell'art. 5, comma 1;
 
d) redige annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
 
2. Il consiglio di amministrazione, sentite le competenti commissioni di cui all'art. 10, determina annualmente i criteri di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto e li sottopone all'approvazione del Ministro vigilante. Invia i criteri alle sezioni, che provvedono alla redazione dell'ordinanza di ripartizione. L'ordinanza di ripartizione è approvata ed emanata dal consiglio di amministrazione.
 

Articolo 8

Nomina del presidente
 
1. Il presidente, ferma la designazione della assemblea, è nominato ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400.
 

Articolo 9

Compiti del presidente
 
Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione e rappresenta legalmente la Società. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un membro elettivo del consiglio di amministrazione nominato dal consiglio stesso nella prima adunanza.
 

Articolo 10

Commissioni di sezione

1. Sono costituite commissioni di sezione per la musica; il cinema e le opere assimilate; il dramma, la prosa, la commedia musicale, l'operetta, la rivista e le opere radiotelevisive; le opere letterarie e le arti figurative; la lirica.
 
2. Le commissioni di sezione svolgono funzioni consultive dando parere obbligatorio, ma non vincolante, al consiglio di amministrazione, in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti d'autore, alle misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere assegnate alla sezione e alle altre materie indicate dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.
 
3. La qualità di componente delle commissioni di sezione non è compatibile con la qualità di membro dell'assemblea.
 
4. Le commissioni di sezione svolgono, su richiesta degli interessati, nei rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli associati.
 

Articolo 11

Composizione del collegio dei revisori
 
1. Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e due supplenti; quattro membri effettivi ed uno supplente sono eletti dall'assemblea, uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono nominati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. (1)
 
2. I membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in possesso di specifica professionalità iscritte nel registro dei revisori contabili.

(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 3 gennaio 2003, n. 2.]
 

Articolo 12

Compiti del collegio dei revisori
 
Il collegio dei revisori svolge i compiti indicati dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
 

Articolo 13

Il direttore generale
 
1. Il direttore generale è nominato e revocato con deliberazione del consiglio di amministrazione tra esperti dei problemi di amministrazione. Il rapporto di servizio è regolato con contratto, eventualmente rinnovabile, di durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni.
 
2. Il direttore generale svolge i compiti di coordinamento, direzione e controllo degli Uffici di livello dirigenziale generale, al fine di assicurare la realizzazione degli indirizzi ed il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti.
 
In particolare il direttore generale:
 
a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale può formulare pareri e proposte in merito ad ogni questione inerente alla gestione amministrativa ed organizzativa della Società;
 
b) esercita le funzioni che gli sono affidate dal consiglio di amministrazione e quelle previste dai regolamentidella Società e gestisce l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione allocando conseguentemente le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili; (1)
 
c) sovraintende alle attività di acquisizione delle entrate ed esercita altresì i poteri di spesa nei limiti delle previsioni di bilancio ed in conformità alle modalità e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;
 
d) cura la gestione amministrativa ed organizzativa della Società svolgendo funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo degli Uffici, anche attribuendo a singoli dirigenti la responsabilità di specifici progetti riguardanti più strutture gestionali;
 
e) adotta gli atti relativi alla gestione del personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti, nei modi e con le forme previsti dal regolamento interno di cui all'art. 22 e dai contratti collettivi;
 
f) verifica l'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività di gestione al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
 

Articolo 14

Struttura della società e dirigenti generali
 
1. La Società è organizzata in un ufficio di diretta collaborazione degli organi di cui all'art. 3, comma 1, e in non più di cinque divisioni.
 
2. L'ufficio di diretta collaborazione, svolge esclusive competenze di supporto agli organi decisionali.
 
3. Le divisioni, cui sono preposti dirigenti generali, possono essere articolate in uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale. Il numero di tali uffici non può essere superiore a 60, di cui non più di 20 quali uffici periferici.
 
4. Il regolamento interno di cui all'art. 22, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, individua gli uffici centrali e periferici che fanno capo alle divisioni, nonché le modalità di preposizione agli uffici.
 
5. I dirigenti generali gestiscono le strutture cui sono preposti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali affidate per l'attuazione delle attività e dei programmi loro assegnati. Essi rispondono del conseguimento dei risultati.
 
A tal fine:
 
a) esercitano, nei limiti delle risorse loro affidate, i poteri di spesa in conformità alle modalità e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;
 
b) svolgono funzioni di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici dipendenti;
 
c) esercitano le altre funzioni che siano loro affidate dal regolamento interno di cui all'art. 22.
 

Articolo 15

Ufficio di controllo interno e Ufficio relazioni con il pubblico
 
1. L'Ufficio di controllo interno svolge compiti di controllo anche strategico finalizzati alla ottimizzazione dell'attività degli uffici della Società, riferendo al consiglio di amministrazione e, se richiesto, all'assemblea. I componenti dell'Ufficio sono nominati e revocati dal consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea e possono essere sia dipendenti della Società sia esterni ad essa.
 
2. L'Ufficio relazioni con il pubblico svolge i compiti previsti dall'art. 8 della legge 7 giugno 2000 n. 150. L'Ufficio è composto da personale dipendente della Società.
 

Articolo 16

Vigilanza
 
1. La vigilanza sulla società è svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'Economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza. (1)
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 3 gennaio 2003, n. 2.]
 

Articolo 17

Patrimonio
 
Il patrimonio della Società è costituito da:
 
a) beni immobili e mobili di proprietà della Società ad essa pervenuti per acquisti, lasciti, donazioni o derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve;
 
b) avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.
 

Articolo 18

Proventi
 
I proventi della Società sono costituiti da:
 
a) contributi degli associati;
b) quote di spettanza sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate;
c) corrispettivi sui servizi;
d) rendite;
e) contributi, erogazioni, donazioni.
 

Articolo 19

Bilancio
 
1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
 
2. Per ogni esercizio sono redatti il bilancio preventivo da approvare entro il mese di novembre ed il conto consuntivo da approvare entro il mese di giugno.
 
3. Il bilancio consuntivo, dopo l'approvazione dell'Assemblea, è trasmesso all'Autorità vigilante, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, per l'approvazione. Il bilancio preventivo, dopo l'approvazione dell'Assemblea, è comunicato all'Autorità di vigilanza.
 

Articolo 20

Fondo di solidarietà
 
1. La Società esercita forme di solidarietà attraverso un autonomo Fondo al quale gli associati contribuiscono nella misura del 4% dei diritti d'autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari e produttori che non possano beneficiare delle prestazioni erogate dal Fondo.
 
2. Un apposito regolamento determina criteri e modalità per la concessione delle prestazioni agli associati. Il regolamento è comunicato all'Autorità di vigilanza.
 
3. La Società gestisce il Fondo di cui al comma 1 per conto degli associati.
 

Articolo 21

Promozione
 
1. Il consiglio di amministrazione, valendosi del giudizio di un comitato espresso dall'Assemblea e su proposta delle commissioni di sezione, decide con apposita dotazione di fondi, la concessione di borse di studio, di finanziamenti o altri benefici anche ai non associati al fine di promuovere meritevoli nuove iniziative nell'ambito dei settori indicati
dall'art. 10 comma 1.
 
2. Il consiglio di amministrazione, quando ve ne sia disponibilità di bilancio, delibera l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori autori e librettisti di musica popolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970 n. 888 e di altre Casse o istituzioni aventi le stesse caratteristiche e finalità.
 

Articolo 22

Regolamento di organizzazione e funzionamento
 
1. Alla disciplina della organizzazione e del funzionamento della Società, per quanto non previsto dal presente statuto, provvede il regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il regolamento è comunicato all'Autorità di vigilanza.
 

Articolo 23

Norme transitorie
 
1. Acquistano la qualità di associati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, tutti coloro che, all'entrata in vigore del presente statuto, abbiano già acquisito la qualità di socio o iscritto ordinario, con esclusione degli eredi. Il periodo di iscrizione già maturato alla data di entrata in vigore del presente statuto sarà utile ai fini dell'acquisizione dell'anzianità prevista dall'art. 4, comma 5.

2. I rapporti fra la Società e coloro che hanno acquisito la qualità di iscritti ordinari eredi e di iscritti straordinari, proseguono nelle forme del mandato di cui all'art. 2, comma 2, con salvezza delle condizioni economiche già applicate fino alla data di scadenza dei rapporti di iscrizione già instaurati.

3. Fino ad approvazione dell'apposito regolamento previsto dall'art. 20, il Fondo di Solidarietà continuerà ad operare in base alla previgente disciplina.
(1)
 
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 3 gennaio 2003, n. 2.]