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INFORMAZIONI SU QUESTE
ELEZIONI
PER COSA SI VOTA
•
Si vota
per il rinnovo dell'assemblea della SIAE, organo che rappresenta
l'unico organo elettivo della SIAE e che è composto da 64 membri:
- 16 autori musicali
- 16 editori musicali
- 4 autori film e opere assimilate
- 4 produttori film e opere assimilate
- 6 autori dramma-prosa-rivista-commedia musicale-operetta-opere TV
- 2 editori dramma-prosa-rivista-commedia musicale-operetta-opere TV
- 2 concessionari dramma-prosa-rivista-commedia
musicale-operetta-opere TV
- 2 autori
opere liriche, di balletti, oratori e
opere analoghe
- 4 editori opere liriche, di balletti, oratori e opere analoghe
- 4 autori opere letterarie, multimediali e delle arti plastiche e
figurative
- 4 editori opere letterarie, multimediali e delle arti plastiche e
figurative
CHI PUÒ VOTARE
•
Possono votare solo gli associati SIAE
che
- hanno compiuto i 16 anni di età
- risultavano associati al 31.12.2006
- sono in regola con il pagamento delle quote associative fino
all'anno 2005.
PER CHI SI PUÒ VOTARE
•
All'elettore verrà consegnata una
scheda con l'indicazione della categoria (autore o editore),
sezione (musica, DOR, lirica, cinema, OLAF) e fascia
economica (A, B, C, D) di sua competenza. Ogni elettore può
votare solo per le liste che si riferiscono alla propria
categoria/sezione/fascia. Per esempio, la Lista 54 può essere votata
solo dagli iscritti SIAE che rientrano nella categoria autori,
sezione musica e fascia A.
RESIDENTI ALL'ESTERO
•
I residenti a San Marino votano nel
seggio di Rimini mentre gli associati che risultano domiciliati
all'estero devono votare nel seggio di Roma.
CHE DOCUMENTI SONO RICHIESTI PER
VOTARE?
•
Basta la carta d'identità NON
SCADUTA oppure il passaporto oppure un altro documento di
riconoscimento valido ai sensi della vigente normativa (consigliamo
però di presentarsi al seggio muniti di carta d'identità per evitare
ogni possibile problema o contestazione!).
COME SI ESPRIME IL VOTO?
•
Si esprime scrivendo il numero
della lista prescelta (per esempio, 54, se volete dare il voto a
noi!) nell'apposito spazio contenuto nella scheda elettorale. Le
cifre vanno scritte con cura in modo da non prestarsi a
QUANDO SI VOTA
•
Domenica 24 giugno 2007
dalle ore 8 alle 20.
DOVE SI VA A VOTARE
•
Nel seggio istituito presso ogni
provincia presso la locale SIAE ed in particolare:
- Agrigento:
presso mandatario SIAE di Agrigento - Via Cicerone, 67
- Alessandria: presso filiale SIAE di Alessandria - Corso
Roma, 36
- Ancona: presso sede regionale SIAE di Ancona - Piazza della
Repubblica, 1
- Aosta: presso filiale SIAE di Aosta - Via Challand, 19
- Arezzo: presso mandatario SIAE di Arezzo - Via XXV Aprile,
38/a
- Ascoli Piceno: presso mandatario SIAE di Ascoli Piceno -
Via Tito Afranio, 15
- Asti: presso mandatario SIAE di Asti – Via Vigna, 38
- Avellino: presso mandatario SIAE di Avellino - Via Carmine
Barone, 3
- Bari: presso sede regionale
SIAE di Bari - Corso Vittorio Emanuele, 20/a
- Belluno: presso mandatario SIAE di Belluno - Via E. B.
Mondin, 27
- Benevento: presso mandatario SIAE di Benevento - Via dei
Mulini, 34
- Bergamo: presso filiale SIAE di Bergamo - Via T. Taramelli,
50
- Biella: presso mandatario SIAE di Biella - Piazza S. Paolo,
12
- Bologna: presso sede regionale SIAE di Bologna - Via Orfeo,
33/a (seggi 1-2)
- Bolzano/Bozen: presso filiale SIAE di Bolzano - Via Crispi,
9
- Brescia: presso filiale SIAE di Brescia - Via Creta, 46
- Brindisi: presso mandatario SIAE di Brindisi - Via Sapri,
10
- Cagliari: presso sede
regionale SIAE di Cagliari - Via Satta, 13
- Caltanissetta: presso mandatario SIAE di Caltanissetta -
Via Rosso di San Secondo, 14
- Campobasso: presso mandatario SIAE di Campobasso - Via
Mazzini, 103/n
- Caserta: presso mandatario SIAE di Caserta -Via Ferdinando
Fuga-Parco Cedri, 2
- Catania: presso filiale SIAE di Catania - Via Puccini, 25
- Catanzaro: presso filiale SIAE di Catanzaro - Discesa
Poerio, 3
- Chieti: presso mandatario SIAE di Chieti - Via Amendola, 73
- Como: presso filiale SIAE di Como - Via Volta, 1
- Cosenza: presso filiale SIAE di Cosenza - Via Cattaneo, 7
- Cremona: presso mandatario SIAE di Cremona - Via dei Mille,
2
- Crotone: presso mandatario SIAE di Crotone - Via Roma, 159
- Cuneo: presso mandatario SIAE di Cuneo - Via F.lli
Vaschetto, 5
- Enna: presso mandatario SIAE
di Enna - Via Maresciallo Diaz, 59
- Ferrara: presso mandatario
SIAE di Ferrara - Viale Cavour, 115
- Firenze: presso sede regionale SIAE di Firenze - Via
Vespasiano Da Bisticci, 4/6
(seggi 1-2)
- Foggia: presso mandatario SIAE di Foggia - Via Consagro, 51
- Forlì-Cesena: presso filiale di Forlì - Via Merenda, 13
- Frosinone: presso mandatario SIAE di Frosinone - Via Verdi,
l30
- Genova: presso sede regionale
SIAE di Genova - Piazza Borgo Pila, 40 - Corte
Lambruschini
- Gorizia: presso mandatario SIAE di Gorizia - Via Manzoni, 5
- Grosseto: presso mandatario SIAE di Grosseto - Via Aurelia
Nord, 88
- Imperia: presso mandatario
SIAE di Imperia - Via Gaudo, 9
- Isernia: presso mandatario SIAE di Isernia - Via
Occidentale, 124
- L’Aquila: presso mandatario
SIAE di L’Aquila - Piazza San Bernardino, 2
- La Spezia: presso mandatario SIAE di La Spezia - Piazza
Verdi, 41/3
- Latina: presso mandatario SIAE di Latina - Via S. Carlo da
Sezze, 74
- Lecce: presso filiale SIAE di Lecce - Via Papatodero, 14
- Lecco: presso mandatario SIAE di Lecco - Via Pietro Nava,
36
- Livorno: presso filiale SIAE di Livorno - Piazza Attias,
2l/C
- Lodi: presso mandatario SIAE di Lodi - Via Polenghi
Lombardo, 13
- Lucca: presso filiale SIAE di Lucca - Piazza del Giglio, 4
- Macerata: presso mandatario
SIAE di Macerata - Galleria del Commercio, 6
- Mantova: presso mandatario SIAE di Mantova - Via Bracci, 51
- Massa - Carrara: presso mandatario SIAE di Massa - Via
Benedetto Croce, 6
- Matera: presso mandatario SIAE di Matera - Viale del
Tulipano, 1
- Messina: presso filiale SIAE di Messina - Via Longo, 3/a
- Milano: presso sede regionale SIAE di Milano - Via Arco, 3
(seggi 1-2-3-4)
- Modena: presso filiale SIAE di Modena - Via del Buon
Pastore, 248
- Napoli: presso sede regionale
SIAE di Napoli - Via San Tommaso D’Aquino, 13
(seggi 1-2)
- Novara: presso filiale SIAE di Novara - Rotonda Massimo
D’Azeglio, 11
- Nuoro: presso mandatario SIAE di Nuoro - Via Gramsci, 75
- Oristano: presso mandatario
SIAE di Oristano - Via Pietro Riccio, 49
- Padova: presso filiale SIAE di
Padova - Via Medici, 2/A - Centro Kofler
- Palermo: presso sede regionale SIAE di Palermo - Via
Guardione, 3
- Parma: presso filiale SIAE di Parma - Viale Mentana, 120
- Pavia: presso mandatario SIAE di Pavia - Via C. Battisti,
54
- Perugia: presso filiale SIAE di Perugia - Via Savonarola,
23
- Pesaro e Urbino: presso filiale SIAE di Pesaro - Via
Collenuccio, 37
- Pescara: presso filiale SIAE di Pescara - Via Venezia, 25
- Piacenza: presso mandatario SIAE di Piacenza - Via D. G.
Romagnosi, 33
- Pisa: presso filiale SIAE di Pisa - Via Pascoli ang. Via
Turati snc
- Pistoia: presso mandatario SIAE di Pistoia - Viale Adua,
217/b
- Pordenone: presso mandatario SIAE di Pordenone - Via
Mazzini, 56
- Potenza: presso mandatario SIAE di Potenza - Viale Firenze,
46
- Prato: presso mandatario SIAE di Prato - Via Tinaia, 35
- Ragusa: presso mandatario SIAE
di Ragusa - Corso Italia, 222
- Ravenna: presso mandatario SIAE di Ravenna - Via Zampeschi,
10
- Reggio Calabria: presso filiale SIAE di Reggio Calabria -
Via De Nava, 122
- Reggio Emilia: presso mandatario SIAE di Reggio Emilia -
Via Borsellino, 22
- Rieti: presso mandatario SIAE di Rieti - Piazza Beata
Colomba, 9
- Rimini: presso filiale SIAE di Rimini - Via Sigismondo, 20
- Roma: presso Direzione Generale SIAE in Roma - Viale della
Letteratura, 30
(seggi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)
- Rovigo: presso mandatario SIAE di Rovigo - Corso del
Popolo, 180
- Salerno: presso mandatario
SIAE di Salerno - Via Alberto Pirro, 12
- Sassari: presso filiale SIAE di Sassari - Via Torres, 25/b
- Savona: presso mandatario SIAE di Savona - Via Sormano,
10/1
- Siena: presso filiale SIAE di Siena - Strada Massetana
Romana, 52
- Siracusa: presso mandatario SIAE di Siracusa - Via Scala
Greca, l81- sc. B
- Sondrio: presso mandatario SIAE di Sondrio - Via Bassi, 6/b
- Taranto: presso mandatario
SIAE di Taranto - Via Fortunato, 7
- Teramo: presso mandatario SIAE di Teramo - Viale Bovio,
129/b
- Terni: presso mandatario SIAE di Terni - Via Alfieri, 5/c
- Torino: presso sede regionale SIAE di Torino - Corso Stati
Uniti, 20 (seggi 1-2)
- Trapani: presso mandatario SIAE di Trapani - Via degli
Iris, 51
- Trento: presso filiale SIAE di Trento - Via Brigata Acqui,
9/13
- Treviso: presso mandatario SIAE di Treviso - Viale Orleans,
4
- Trieste: presso sede regionale SIAE di Trieste - Via Fabio
Filzi, 21/1
- Udine: presso filiale SIAE di
Udine - Via Valussi, 38
- Varese: presso filiale SIAE di
Varese - Via Staurenghi, 37
- Venezia: presso sede regionale SIAE di Venezia - Riva De
Biasio, Calle Pistor 1206/D
- Verbano Cusio Ossola: presso mandatario SIAE di Verbania -
P.zza A. Moro, 5
- Vercelli: presso mandatario SIAE di Vercelli - Via
Feliciano di Gattinara, 15/17
- Verona: presso filiale SIAE di Verona - Via Don Carlo
Steeb, 1
- Vibo Valentia: presso mandatario SIAE di Vibo Valentia -
Via dei Glicini, 17
- Vicenza: presso filiale SIAE di Vicenza - Via Astichello,
10
- Viterbo: presso mandatario SIAE di Viterbo - Via Monte San
Valentino, 2
È POSSIBILE VOTARE PRESSO UN ALTRO SEGGIO?
•
Era possibile facendo pervenire la
relativa richiesta alla Direzione Generale della SIAE, segreteria
della Commissione Elettorale in Roma, in Viale della Letteratura 30,
entro il 9 giugno 2007 tramite raccomandata A.R. Ora, chiaramente, è
troppo tardi.
È POSSIBILE IL VOTO POSTALE?
•
No, a meno che non si possa
produrre un certificato medico che attesti un effettivo impedimento
ad andare a votare nel seggio SIAE predisposto
QUANDO CI SARANNO I RISULTATI?
•
La SIAE inizierà lo scrutinio dei voti
martedì 3 luglio 2007 e non si sa quando terminerà. Possiamo
presumere che i risultati si avranno entro il 10 luglio al più
tardi.
È POSSIBILE FARE RICORSO IN CASO DI IRREGOLARITÀ? •
Sì, esiste una commissione per i
ricorsi in materia elettorlae domiciliata presso la Direzione
Generale della SIAE in Roma, Viale della Letteratura 30 e composta
da: Dott. Franco Morozzo, Prof. Avv. Alberto Zito e Prof. Mario
Nuzzo.
CHE COSA SONO LE FASCE REDDITUALI?
•
Le votazioni SIAE sono strutturate
nel modo più antidemocratico possibile in modo da garantire che chi
guadagna di più abbia, in proporzione, più voce in capitolo
nell'assemblea che si va ad eleggere.
Le fasce reddituali che
riguardano i musicisti sono le seguenti:
FASCIA A : fino a 15.000 euro di guadagno annuo >>> elegge 6
membri
FASCIA B: da 15.000 a 50.000 euro >>> elegge 2 membri
FASCIA C: da 50.000 a 100.000 euro >>> elegge 2 membri
FASCIA D: oltre 100.000 euro di guadagno annuo>>> elegge 6 membri
La nostra lista, Lista 54, si presenta per la fascia A in modo da
rappresentare quella parte di musicisti che in questo momento sono
bistrattati dalla SIAE.
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REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA
SIAE
Approvato con decreto del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
il 3 febbraio 2003
TITOLO I
ELETTORATO
Articolo 1
(fasce reddituali)
1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 4 dello statuto, gli
associati sono suddivisi nelle fasce reddituali previste dal
successivo comma 3, in base all’importo medio annuale per diritti
d’autore liquidato ad ogni singolo interessato dalla Società,
distintamente per ogni categoria e sezione di appartenenza, nei
quattro anni solari precedenti l’anno in cui sono indette le
elezioni. Per gli associati con una anzianità di iscrizione
inferiore ai quattro anni, il calcolo viene effettuato sulla base
degli anni di effettiva
associazione.
2. Gli associati appartenenti ad
ogni categoria, sezione e fascia hanno diritto ad eleggere propri
rappresentanti in Assemblea, nel numero derivante dall’applicazione
dei criteri di cui al successivo quarto comma, votando candidati
della propria categoria, sezione e fascia reddituale in possesso
dell'elettorato passivo.
3. Le fasce reddituali sono le seguenti:
- autori musica
a) fino 15.000,00 euro
b) da 15.000,01 euro a 50.000,00 euro
c) da 50.000,01 euro a 100.000,00 euro
d) oltre100.000,00 euro
- autori dor
a) fino a 10.000,00 euro
b) da 10.000,01 euro a 50.000,00 euro
c) oltre 50.000,00 euro
- autori lirica
a) fino a 2.500,00 euro
b) oltre 2.500,00 euro
- autori olaf
a) fino a 2.500,00 euro
b) oltre 2.500,00 euro
- autori cinema
a) fino a 2.500,00 euro
b) oltre 2.500,00 euro
- editori musica
a) fino a 25.000,00 euro
b) da 25.000,01 euro a 150.000,00 euro
c) da 150.000,01 euro a 350.000,00 euro
d) oltre 350.000,00 euro
- editori dor
a) fino a 25.000,00 euro
b) oltre 25.000,00 euro
- concessionari/cessionari dor
a) fino a 25.000,00 euro
b) oltre 25.000,00 euro
- editori lirica
a) fino a 25.000,00 euro
b) oltre 25.000,00 euro
- editori olaf
a) fino a 25.000,00 euro
b) oltre 25.000,00 euro
- produttori/concessionari cinema
a) fino a 25.000,00 euro
b) oltre 25.000,00 euro
4. Ciascuna fascia dispone, a fronte del numero complessivo dei
membri dell’assemblea da eleggere per la relativa sezione e
categoria previsto dallo statuto, di un numero di seggi,
proporzionale al valore risultante dalla media dei seguenti due
elementi:
a – valore percentuale dei proventi liquidati agli associati
ricompresi nella fascia rispetto al totale dei proventi liquidati
agli associati della categoria e sezione nel quadriennio precedente
l’anno in cui vengono indette le elezioni. Detto valore percentuale
viene moltiplicato per dieci.
b – valore percentuale del numero degli associati appartenenti alla
medesima fascia rispetto al numero totale degli associati della
medesima sezione e categoria, rilevato alla fine dell’anno
precedente quello
in cui vengono indette le elezioni. Ai fini della attribuzione del
numero dei seggi, non si tiene conto degli eventuali valori decimali
risultanti
dall’applicazione del valore di cui sopra al numero de i seggi
disponibili. Gli eventuali seggi residuali saranno attribuiti,
nell’ambito di ciascuna sezione e categoria, uno, prioritariamente,
alla fascia che non raggiunga l’unità e gli altri, in via
subordinata e progressivamente, alle fasce che risultino in possesso
del maggior valore decimale.
5. Non si applica la suddivisione per fasce reddituali allorquando
il numero di associati con elettorato passivo, in relazione alle
singole sezioni e fasce, non raggiunga il quintuplo dei seggi da
ricoprire per la categoria autori ed il triplo per la categoria
editori, concessionari e produttori.
6. Il possesso dell’elettorato attivo e passivo e l’inclusione in
una delle fasce di reddito sopra previste vengono attestati dalla
Società all’interessato.
Articolo 2
(rappresentanza di persone giuridiche)
1. La persona fisica che risulti eletta in assemblea a titolo
personale non può - a meno di rinunciare al seggio così ottenuto -
rappresentare una persona giuridica ugualmente eletta in assemblea o
in altro
organo sociale.
2. La medesima persona fisica non può contemporaneamente
rappresentare due o più persone giuridiche che risultino elette in
assemblea o altro organo sociale.
TITOLO II
PROCEDIMENTO ELETTORALE
CAPO I – NORME GENERALI
Articolo 3
(fasi del procedimento)
1. Il procedimento elettorale ha
inizio con la delibera prevista al successivo articolo 5 e consta
delle successive fasi:
a) esame ed accettazione delle candidature;
b) costituzione dei seggi;
c) svolgimento delle elezioni;
d) scrutinio;
e) proclamazione degli eletti.
2. La formazione delle liste è rimessa all'autonomia ed
all’iniziativa della base associativa, nel rispetto dei criteri di
cui all’articolo 7.
3. Gli elenchi degli associati aventi diritto all’elettorato passivo
saranno resi pubblici presso tutti gli uffici della Società almeno
90 giorni prima della data delle votazioni.
Articolo 4
(commissione elettorale)
1. Alle operazioni preparatorie e a quelle di voto e di scrutinio è
preposta una commissione elettorale, composta di tre membri
effettivi e tre supplenti, estranei alla SIAE e non legati ad essa
da alcun rapporto associativo o professionale, prescelti dal
presidente della Società con la delibera di cui al successivo
articolo 5. La commissione elegge nel suo seno un presidente. Il
segretario viene nominato dal presidente della Società, anche fra
non dipendenti. La commissione si avvale del personale e delle
strutture della Società.
2. Della costituzione della commissione viene data comunicazione
all’Autorità di vigilanza.
Articolo 5
(indizione delle elezioni)
1. Con propria delibera, il presidente della Società indice le
elezioni, precisandone la data e la durata.
2. Con successive delibere, da adottare non oltre novanta giorni
dalla data della delibera di indizione delle elezioni, il presidente
della società indica:
a) le modalità di svolgimento delle operazioni di voto;
b) le sedi dei seggi istituiti in ogni provincia ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, dello statuto;
c) il numero dei seggi attribuiti ad ogni fascia reddituale ai sensi
del precedente articolo 1, comma 4, e l’eventuale sussistenza delle
condizioni di cui al precedente articolo 1, comma 5;
d) la data entro la quale debbono pervenire alla commissione
elettorale le liste dei candidati;
e) le date entro le quali debbono pervenire alla commissione
elettorale le schede votate presso i seggi periferici e quelle
votate per corrispondenza;
f) la data di inizio dello scrutinio;
g) la designazione dei componenti la commissione elettorale di cui
al precedente articolo 4 e dei componenti la commissione dei ricorsi
in materia elettorale di cui al successivo articolo 20, comma
3. Le delibere di cui ai commi 1 e 2 vengono affisse presso tutti
gli uffici della SIAE. Entrambe vengono inoltre pubblicate sul
Bollettino sociale e, almeno novanta giorni prima della data fissata
per le elezioni, su 4 quotidiani a tiratura nazionale. Le stesse
vengono diffuse sul sito Internet della SIAE.
4. Le variazioni relative alla data e durata delle votazioni nonché
alle notizie di cui ai punti a), c) d) ed e) del comma 2 debbono
essere rese note mediante pubblicazione su 4 quotidiani a tiratura
nazionale; le
variazioni relative alle sedi dei seggi provinciali debbono essere
rese note mediante pubblicazione su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale e/o locale. Di tutte le variazioni è data
notizia sul sito Internet della SIAE e tramite affissione presso
tutti gli uffici della Società.
5. Norme integrative sull’attuazione del procedimento elettorale
possono essere emanate dal consiglio di amministrazione della
Società.
CAPO II – CANDIDATURE E LISTE ELETTORALI
Articolo 6
(designazioni dei candidati, formazione e identificazione delle
liste elettorali)
1. La designazione dei candidati è effettuata con l’inserimento dei
nominativi in liste elettorali, predisposte dagli associati
interessati e da questi fatte pervenire alla commissione elettorale,
entro 45 giorni dalla
data fissata per le votazioni.
2. All’atto della ricezione la commissione elettorale, previa
verifica del termine di cui al comma precedente, assegna ad ogni
lista un numero identificativo, progressivo in base all’ordine di
presentazione e procede
agli adempimenti di cui al successivo articolo 10.
Articolo 7
(contenuto delle liste elettorali)
1. Ciascuna lista deve designare per la categoria, sezione e fascia
reddituale cui la lista fa riferimento tanti candidati quanti sono i
membri dell’assemblea da eleggere in rappresentanza della medesima
categoria,
sezione e fascia reddituale e deve specificare per ognuno:
a) se trattasi di persona fisica: cognome, nome, luogo e data di
nascita e decorrenza dell’associazione presso la sezione;
b) se trattasi di persona giuridica: denominazione, sede sociale,
rappresentante legale o rappresentante designato per la
partecipazione al procedimento elettorale, decorrenza
dell’associazione presso la sezione.
2. Ai fini del successivo articolo 18, i candidati di ogni lista
debbono essere presentati secondo un ordine progressivo.
3. Le attestazioni rilasciate dalla SIAE ai sensi dell’art icolo 1,
comma 6, devono essere allegate alle liste dei candidati.
4. In calce alla lista possono venire indicati come promotori i
soggetti che hanno operato per la presentazione della lista stessa o
che ritengano di rendere noto il loro appoggio. Uno stesso soggetto
può promuovere più liste, purché non concorrenti per la stessa
categoria, sezione e fascia.
Articolo 8
(candidature)
1. L’accettazione della candidatura e dell’ordine di lista
attribuito deve risultare da atto distinto, sottoscritto e allegato
alla lista stessa.
Articolo 9
(responsabile di lista e presentazione delle liste)
1. Ogni lista deve riportare il nome di almeno un responsabile di
lista, scelto tra i candidati o promotori della lista medesima, per
curare gli adempimenti relativi alla presentazione e le successive
fasi del procedimento.
2. L’indicazione del responsabile deve essere accompagnata dalla
specificazione di un recapito, al quale la commissione elettorale
potrà inviare eventuali comunicazioni.
3. Il responsabile attesta, con dichiarazione autenticata nelle
forme legali che va unita alla lista, l’autenticità delle
sottoscrizioni dei candidati. Può inoltre designare uno o più
delegati per assistere alle operazioni di
voto presso i seggi ed uno per le operazioni di scrutinio.
Articolo 10
(compiti della commissione elettorale in relazione alla
presentazione delle liste)
1. La commissione elettorale, dopo gli adempimenti previsti
dall’articolo 6, esamina la regolarità della lista stessa e della
documentazione allegata, ai sensi delle previsioni precedenti.
2. La commissione provvede a correggere mere irregolarità formali o
errori materiali nell’indicazione delle candidature.
3. All’esito dell’esame di cui al comma 1, qualora necessario, la
commissione elettorale dà, non oltre 30 giorni prima della data
fissata per le elezioni, formale avviso al responsabile di lista di
tutti gli adempimenti necessari, compresa la sostituzione dei
candidati, per la regolarizzazione della lista stessa, concedendo un
termine perentorio di cinque giorni per provvedervi. Decorso
inutilmente il termine, la lista sarà ritenuta insanabilmente
irregolare. La procedura per la regolarizzazione delle liste
elettorali può essere attivata una sola volta per ogni lista
presentata.
4. Le liste comunque irregolari, anche dopo l'operazione di cui al
precedente comma, vengono escluse dalla votazione con provvedimento
motivato della Commissione elettorale, avverso il quale è ammesso
ricorso ai sensi del successivo articolo 20.
5. Le liste regolari saranno affisse a cura della commissione
elettorale presso tutti gli uffici della Società almeno 10 giorni
prima della data di votazione. Le stesse saranno altresì
consultabili sul sito Internet
della Società e, nella data delle votazioni, presso i seggi
elettorali.
CAPO III - COSTITUZIONE DEI SEGGI E
SVOLGIMENTO
DELLE ELEZIONI
Articolo 11
(seggi elettorali)
1. Ogni singolo elettore viene inserito, per ogni categoria, sezione
e fascia di appartenenza, nell'elenco dei votanti del seggio
istituito nella sede dell'ultimo domicilio dell'elettore stesso come
risultante agli atti della
Società.
2. Per ogni seggio viene istituito un apposito registro dei votanti,
suddiviso per categoria, sezione e fascia, da cui risulta anche la
dotazione iniziale delle schede.
3. La Società provvede a spedire in tempo utile, prima della data di
votazione, a tutti gli elettori, al domicilio di cui al precedente
comma, un plico contenente le istruzioni per il voto e l’indicazione
del seggio ove andrà esercitato il diritto di voto.
4. È data facoltà all'elettore di sostituire il seggio di
appartenenza con un altro fra quelli indicati dalla delibera di cui
all'articolo 5, previa comunicazione da far pervenire alla
commissione elettorale mediante
Raccomandata A.R. non oltre 15 giorni prima della data fissata per
le votazioni. La commissione elettorale, a ricezione della
richiesta, provvede alla sostituzione, dandone avviso all’elettore,
al seggio di appartenenza e a quello prescelto.
Articolo 12
(scheda per la votazione)
1. Su ogni singola scheda, prima della consegna all’interessato,
devono essere riportati, mediante specificazione negli appositi
spazi con timbratura effettuata dal personale addetto al seggio, la
categoria, sezione e fascia per le quali è espresso il voto.
2. Il voto si esprime mediante indicazione da parte dell’elettore,
in apposito spazio, del numero identificativo attribuito alla lista
che si intende votare.
Articolo 13
(voto per corrispondenza)
1. È ammesso il voto per corrispondenza, nei limiti di cui
all’articolo 4, comma 2, dello statuto.
2. L’elettore, che può avvalersi di questa procedura, fa ritirare
presso il seggio di appartenenza, per ogni categoria, sezione e
fascia per la quale sia ammesso ad esercitare il proprio diritto di
voto, una scheda
elettorale debitamente timbrata. Per il ritiro occorre esibire
delega redatta in carta semplice dall’elettore, un suo documento di
identità e il certificato rilasciato da un medico attestante
l’esistenza della causa invalidante. La circostanza viene annotata
in apposito spazio sul registro dei votanti.
3. Ogni scheda votata va chiusa in busta bianca, priva di qualsiasi
intestazione o altro segno identificativo salvo l’indicazione della
categoria, sezione e fascia cui si riferisce il singolo voto. Le
buste contenenti le
schede votate dal medesimo elettore, unitamente al predetto
certificato medico, vanno inserite in altra busta, che dovrà
riportare sul lembo di chiusura la firma dell’elettore, autenticata
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dello statuto, nonché il suo
nominativo e il seggio di appartenenza. Tale ultima busta deve
essere fatta pervenire alla commissione elettorale, mediante
Raccomandata A.R., entro la data indicata nella delibera di cui
all’articolo 5.
Articolo 14
(votazione presso i seggi)
1. Nella data fissata per le votazioni, l'elettore vota presso il
seggio di appartenenza o presso quello prescelto utilizzando la
scheda fornitagli dal seggio stesso. Dopo essere stato identificato
dal personale del seggio, che provvede ad ammetterlo al voto previo
riscontro sull’elenco degli aventi diritto, il votante appo ne la
propria firma sul registro dei votanti, in
riferimento ad ogni categoria, sezione e fascia per la quale intenda
esercitare il proprio diritto di voto, vota con le modalità di cui
all’articolo 12, comma 2 ed inserisce quindi la scheda votata
nell'urna relativa alla categoria, sezione e fascia per la quale il
voto è stato espresso.
2. All’elettore che dichiari di aver commesso un errore
nell’espressione del voto, prima dell’immissione della scheda
nell’urna, viene consegnata una ulteriore scheda, previa distruzione
di quella già fornita e verbalizzazione della circostanza.
3. Non è possibile prescegliere più liste o apporre segni
identificativi sulla stessa scheda di votazione, pena la nullità del
voto.
4. Le schede votate presso i seggi dovranno essere recapitate alla
commissione elettorale, in plico sigillato contenente anche il
registro con le firme dei votanti, le schede non votate nonché le
deleghe eventualmente presentate per il ritiro delle schede da
utilizzare nel voto per corrispondenza.
5. Qualora, per cause di forza maggiore, nella giornata delle
votazioni risulti impossibile allestire il seggio presso la sede in
precedenza individuata, la commissione elettorale comunicherà, a
tutti coloro che
siano ammessi al voto presso il seggio stesso, data e luogo nei
quali si procederà ad aggiornare la consultazione elettorale.
CAPO IV – SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEI
RISULTATI
Articolo 15
(scrutinio)
1. Lo scrutinio di tutte le schede ha luogo presso la direzione
generale della Società in Roma, a partire dal giorno fissato dalla
delibera di cui al precedente articolo 5.
2. Prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, la commissione
elettorale verifica per ogni seggio che il numero complessivo delle
schede votate presso il seggio, di quelle consegnate per consentire
il voto per corrispondenza, di quelle non utilizzate e di quelle
distrutte ai sensi del precedente articolo 14, comma 2, corrisponda
alla dotazione iniziale di schede affidata al seggio stesso.
3. La Commissione verifica quindi che il numero di schede votate,
per ogni categoria, sezione e fascia, corrisponda al numero delle
firme apposte dai votanti sull'apposito registro.
4. Quanto ai voti espressi per corrispondenza, la commissione
elettorale verifica le votazioni pervenute in base alle apposite
risultanze dei registri dei votanti. Provvede quindi a separare le
buste esterne da quelle interne per accertare il rispetto dei
requisit i richiesti. In caso di irregolarità, la commissione
esclude dallo scrutinio il voto, conservando agli atti, previa
verbalizzazione dei riscontri effettuati, la busta contenente la
scheda insieme alla busta esterna.
5. La commissione elettorale provvede quindi ad immettere in
un'unica urna, per ogni categoria, sezione e fascia, sia le schede
votate presso i seggi che quelle inviate per corrispondenza ed
ancora contenute
nelle rispettive buste interne, procedendo infine alle operazioni di
scrutinio vero e proprio senza distinzioni in relazione ai singoli
seggi.
6. Non si potrà comunque tenere conto delle schede per qualsiasi
motivo pervenute dopo le date previste dall’articolo 5, ad eccezione
del verificarsi dell’ipotesi di cui all’articolo 14, 5°comma.
7. Alle operazioni di scrutinio, nonché a quelle preliminari
disciplinate dal presente articolo, possono assistere i responsabili
delle liste candidate, ovvero soggetti dagli stessi delegati nel
numero massimo di uno per lista.
Articolo 16
(nullità del voto)
1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
2. È nullo il voto:
a) quando la scheda non sia conforme alle previsioni di cui
all’articolo 12;
b) quando la scheda porti la firma o qualunque altro segno atto ad
identificare l'elettore;
c) quando il voto, comunque espresso, risulti non conforme a quanto
previsto dall'articolo 14, comma 3, non consentendo di individuare
con certezza la volontà dell'elettore;
d) nel caso di voto per corrispondenza, quando la busta interna
contenga altro materiale oltre alla scheda di votazione.
3. Se nel corso dello scrutinio vengono sollevate contestazioni
sulla validità del voto, la decisione definitiva, da adottarsi con
provvedimento motivato, è rimessa alla commissione elettorale.
Articolo 17
(risultati dello scrutinio)
1. La proclamazione dei risultati dello scrutinio fa separato
riferimento ad ogni singola categoria, sezione e fascia.
2. Salvo quanto previsto al successivo articolo 18, per ogni singola
categoria, sezione e fascia, risultano eletti i candidati della
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Articolo 18
(tutela della minoranza)
1. In relazione ad ogni fascia reddituale alla quale risultino
attribuiti almeno tre seggi, si considera lista di minoranza, ai
fini dell’applicazione del comma 2, la lista risultata seconda
quanto a numero di voti ottenuti, sempre che abbia raccolto almeno
un decimo del totale dei voti validamente espressi per quella stessa
fascia reddituale.
2. Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma, la
lista di minoranza ha diritto a sostituire con il proprio candidato
collocato in testa alla lista stessa il candidato che occupa
l’ultima posizione nella lista
vincente.
Articolo 19
(proclamazione degli eletti)
1. In base ai risultati dello scrutinio, verbalizzati dal presidente
della commissione elettorale, il presidente della Società procede
alla proclamazione degli eletti con delibera pubblicata su almeno
quattro
quotidiani a diffusione nazionale, sul bollettino sociale e diffusa
sul sito Internet della Società. La delibera deve altresì essere
trasmessa ai responsabili di tutte le liste ammesse al voto.
2. Gli associati potranno prendere visione dei registri e dei
verbali di scrutinio.
Articolo 20
(contestazioni e ricorsi in materia elettorale)
1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale è decisa in prima
istanza dalla commissione elettorale.
2. Contro le decisioni della commissione elettorale è ammesso
ricorso ad un'apposita commissione per i ricorsi in materia
elettorale, nominata dal presidente della Società con la delibera di
cui all’articolo 5 e composta da tre membri scelti fra professori
universitari e giudici, ordinari o amministrativi, in servizio o in
quiescenza. Della nomina sarà data comunicazione alla Autorità di
vigilanza.
3. Il ricorso avverso la deliberazione con la quale la commissione
elettorale non abbia ammesso liste ritenute irregolari deve essere
proposto dal responsabile di lista alla suddetta commissione per i
ricorsi entro dieci giorni dalla comunicazione di tale
deliberazione. Il ricorso non sospende le elezioni. La commissione
decide sul ricorso presentato entro il termine di
dieci giorni dalla sua presentazione. Decorso inutilmente detto
termine il ricorso si intende respinto. In caso di suo accoglimento
vengono annullate le elezioni svolte per la categoria, sezione e
fascia cui il ricorso si riferisce e il presidente della Società
provvede con apposita delibera ad indire elezioni suppletive.
4. Il ricorso avverso la delibera presidenziale con cui sono
proclamati i vincitori deve essere presentato alla commissione per i
ricorsi in materia elettorale entro 15 giorni dalla pubblicazione
della suddetta delibera sui quotidiani a diffusione nazionale. Il
ricorso proposto deve essere prontamente comunicato, a cura della
commissione medesima, ai
responsabili di tutte le liste partecipanti alle elezioni. La
commissione per i ricorsi in materia elettorale decide il ricorso
entro i trenta giorni successivi. La decisione, comunicata alle
parti interessate, è pubblicata con le stesse modalità previste per
la delibera di proclamazione dei vincitori. Decorso tale termine, il
ricorso si intende respinto.
Articolo 21
(integrazione dei risultati di scrutinio)
1. Nel caso che, successivamente alle elezioni, risultassero vacanti
posti di membro dell’assemblea per qualunque causa, l’assemblea farà
ricorso all’istituto della cooptazione, con maggioranza qualificata
di due terzi nelle prime due votazioni e con maggioranza assoluta
dalla terza votazione in poi. I subentranti debbono essere in
possesso dei medesimi requisiti dei componenti l’assemblea da
nominare.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 22
(sezione cinema)
1. Per la sezione cinema, in sede di prima applicazione del presente
regolamento, in rapporto alla recente evoluzione delle forme di
tutela delle opere assegnate alla sezione, godono dell'elettorato
passivo tutti
gli associati autori, produttori e concessionari della sezione
stessa in possesso dell'elettorato attivo ai sensi dell’articolo 4,
comma 5, dello statuto.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
(pubblicazione)
1. Il presente regolamento elettorale verrà pubblicato nel
Bollettino della Società. |